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L’opposizione ex art. 1, comma 51, l. n. 92/2012 può investire nuovi profili soggettivi ed oggettivi, fra i quali le eccezioni in senso stretto, come quella di decadenza, non sollevata dall’interessato durante la fase sommaria, in quanto essa non vale come impugnazione, ossia come istanza di revisione del precedente giudizio, inidonea ad introdurre nuovi temi della disputa.