Per il tramite dell’ordinanza n. 14763 del 10.5.2022, la Corte di Cassazione si è nuovamente interessata della tematica afferente alla violazione del diritto di esclusiva nel rapporto di agenzia.
Nello specifico, la fattispecie posta al vaglio della Suprema Corte concerneva la captazione di clientela riservata all’agente da parte di altri agenti incaricati dal medesimo preponente per una zona differente.
Orbene, insediandosi nel solco del precedente orientamento (cfr. Cass. n. 26062/2013), il giudice di legittimità ha stabilito che in una siffatta casistica l’agente abbia diritto ad essere ristorato sia del danno di matrice contrattuale, nei confronti della preponente, sia del pregiudizio di natura extracontrattuale avverso gli agenti concorrenti.
La Corte, sempre a mezzo di detto intervento, ha ribadito, infatti, come il diritto di esclusiva, incardinato nell’art. 1743 c.c., costituisca un elemento naturale e non essenziale al rapporto d’agenzia, e che, pertanto, possa essere validamente derogato per comune volontà delle parti.
Di talché ne consegue che qualora detto obbligo non venga espressamente o tacitamente – per facta concludentia – derogato dai contraenti, esso vincola il preponente a non concludere direttamente affari aventi per oggetto l’attività di impresa e a non avvalersi dell’opera di collaboratori terzi per la promozione di affari all’interno della zona geografica predeterminata, salvo che tale ingerenza non assuma il carattere della sporadicità, non comportando, in alcun caso, la sensibile erosione del diritto di esclusiva riconosciuto all’agente.